La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1265/2024 ha ricordato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato
La Suprema Corte ha premesso che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente e incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972 – 01; Sez. 3, n. 17478 del 16/04/2002, Rv. 221974 – 01).
Inoltre, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell’11.5.2005, Rv. 232175; Sez. 3, n. 42781 del 21.10.2009, non massimata; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv.265193).
