Omessa notifica al condifensore e processo cartolare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1252/2024 ha esaminato la questione relativa alla natura della nullità in caso di omessa notifica ad uno dei due difensori nel processo cartolare di appello.

Esiste un onere del co-difensore di verificare in cancelleria la completezza delle notificazioni alle parti e quindi è una nullità intermedia eccepibile entro la deliberazione della sentenza nello stesso grado?

La Suprema Corte premette che occorre valutare se l’omissione in cui è incorsa la Corte di appello determini conseguenze sul piano processuale.

Sul punto, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01, ha stabilito il principio secondo cui “il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati”.

Pacificamente quindi, secondo il principio espresso dalla cassazione nella sua massima composizione, il motivo di ricorso sarebbe inammissibile per la tardività della sua deduzione.

In occasione dell’emergenza pandemica, dapprima l’articolo 23 d. l. n. 149 del 09/11/2020 e, successivamente, l’art. 23-bis del dl. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. n. 176 del 18/12/2020 (che riproduce il contenuto dell’art. 23 del d.l. citato, abrogato proprio dalla legge 176/2020), hanno introdotto, per i procedimenti in grado di appello, il principio del contraddittorio «cartolare» («per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire»).

La norma è stata poi prorogata dal d. n. n. 228 del 30/12/2021 a far data dal 31 dicembre 2022. Il decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. «riforma Cartabia»), in vigore da tale data, ha poi modificato o introdotto gli articoli 598-bis, 599, 599-bis, 601 e 602, disciplinando la citazione a giudizio in appello secondo la forma cartolare, salva la richiesta di trattazione in presenza.

E, dunque, il principio secondo cui il contraddittorio in grado di appello si svolge tendenzialmente in modo «cartolare», inizialmente introdotto per fronteggiare l’emergenza dovuto al Covid-19, è quindi diventato, a regime, il modo «ordinario» di celebrare il giudizio di secondo grado.

Occorre quindi valutare se, ed in quale misura, il principio affermato dalla Sezioni Unite Scibè possa trovare applicazione in presenza di rito cartolare.

In proposito, Sez. 2, n. 34849 del 25/05/2023, Serino, ha recentemente affermato che non «può sostenersi che la trattazione scritta del processo di appello, ai sensi dell’art. 23-bis d. l. n. 137/2020, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato.

Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e che, nel caso di specie, la sentenza dà atto che il difensore ha depositato memoria in data 28/9/2022, nella quale non risulta abbia formulato detta eccezione».

La pronuncia riposa sulla constatazione secondo cui, in caso di comparizione di uno solo dei difensori fiduciari che nulla eccepisca in ordine all’omesso avviso all’altro difensore, tale comparizione del codifensore silente avrebbe una efficacia sanante della omessa citazione del secondo difensore.

Tale «sanatoria» troverebbe fondamento non solo nella unitarietà della posizione giuridica del collegio difensivo, ma sul rilievo che non è consentito al difensore presente di omettere di esaminare il fascicolo processuale e di constatare la carenza dell’avviso, consapevole della responsabilità che il suo ministero gli assegna nella vigente formulazione delle disposizioni di cui agli artt. 182 e 184 cod. proc. pen. che hanno ribadito il dovere di lealtà processuale, pur se in un ristretto ambito, quello, cioè, volto a dissuadere dall’utilizzazione di mere astuzie processuali, nella sostanza non incidenti sulla concreta assistenza dell’imputato, perché dimostrative della carenza di interesse a fare rilevare l’irregolarità.

La pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 9657 del 03/02/2022, n.m.), ha invece precisato che il sistema delineato negli artt. 182, 183 e 184 cod. proc. pen. e l’onere che incombe al difensore, innanzi illustrati, «sono all’evidenza configurati sulla “presenza” del difensore al compimento dell’atto e, più in generale, sulle modalità di trattazione dell’udienza nel dibattimento di appello (per quel che qui rileva), udienza che presuppone la presenza fisica e necessitata di un difensore, anche di ufficio, quale sostituto del difensore di fiducia che non sia comparso».

La pronuncia ultima citata evidenzia, tuttavia, che il sistema a contraddittorio cartolare era giustificato, sotto il regime dell’articolo 23-bis d. l. 1371/2020, da ragioni di carattere «sanitario», dirette cioè a ridurre i «contatti» tra le persone, evitare «assembramenti» e ridurre il rischio di contagio per le note difficoltà connesse agli spostamenti sul territorio ed all’accesso alle cancellerie degli uffici giudiziari.

E, dunque, afferma un principio valido per quella esclusiva fase temporale: il periodo “Covid-19” era caratterizzato, infatti, dal rischio sanitario e dalla conseguente impossibilità per il difensore ritualmente avvisato di recarsi in cancelleria per prendere visione del fascicolo.

Al di fuori del periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica – in cui era sostanzialmente preclusa al difensore qualsiasi attività di verifica presso la cancelleria – al principio non può essere attribuita valenza di carattere generale.

Nel processo a contraddittorio cartolare, come introdotto «a regime» (ut supra evidenziato), permane infatti l’onere del co-difensore verificare la completezza delle notificazioni alle parti in ossequio al principio di unitarietà del collegio difensivo.