La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 1209/2024 ha esaminato la questione relativa alla omessa dichiarazione di assenza dell’imputato regolarmente citato e violazione del principio del contraddittorio processuale in caso di differimento della trattazione del procedimento senza ulteriore avviso all’imputato non comparso.
Fatto
G.A., assente in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico, in assenza, dal Tribunale.
La Corte di appello ha fissato, per la trattazione, in presenza, dell’impugnazione, nella quale, come risulta dal relativo verbale, ha dato atto che l’imputato, quantunque regolarmente citato, non era comparso; – che, in quell’occasione, la Corte di appello non ha formalmente dichiarato l’assenza di G.A. né dato atto di tale condizione ed ha differito la trattazione del processo, per ragioni organizzative, all’udienza del 16 gennaio 2023, nella quale si è dato atto dell’assenza dell’appellante.
Sostiene, al riguardo, il ricorrente: che dall’omessa declaratoria, all’udienza del 23 dicembre 2022, della sua assenza discende l’incompletezza degli adempimenti volti alla rituale instaurazione, nei suoi confronti, del contraddittorio processuale; che sarebbe stato, pertanto, necessario che egli, non potendo essere considerato, tecnicamente, assente, ricevesse nuovo avviso; che l’omissione di tale adempimento ha determinato una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Decisione
La censura non coglie nel segno, perché imperniata su un presupposto che, a ben vedere, si rivela, sotto plurimi, concorrenti aspetti, fallace.
In proposito, rileva, innanzitutto, la circostanza che G.A., già nel primo grado di giudizio, era stato assente, onde l’espressa indicazione, a verbale, della regolarità della citazione e dell’omessa comparizione dell’imputato equivale ad attestazione della persistenza dello status processuale già riconosciutogli dal Tribunale.
A fronte, poi, dell’obiezione imperniata sul testo dell’art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, constatata la regolarità della citazione dell’imputato, ne dichiara l’assenza, adempimento che, nel caso di specie, non risulta essere stato espressamente compiuto, deve replicarsi che la segnalata omissione ha, al più, prodotto una nullità a regime intermedio, da intendersi sanata perché non dedotta alla successiva udienza del 16 gennaio 2023.
Univoche sono le indicazioni che si traggono, al riguardo, dall’orientamento interpretativo formatosi nella vigenza dell’istituto della contumacia, senz’altro mutuabili in relazione all’assenza, in entrambi i casi essendo contemplata — dall’art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen., oggi, dall’art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen., in passato — l’adozione di un provvedimento dichiarativo, previa constatazione della sussistenza delle condizioni di legge, dell’assenza o, rispettivamente, della contumacia.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, superando il diverso indirizzo espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013, Rv. 257557 – 01, ha affermato che «All’imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell’udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., tuttavia l’omissione dell’avviso, non integrando un’ipotesi di mancata citazione dell’imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore» (Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Rv. 269948 – 01; Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Rv. 261995 – 01; Sez. 5, n. 12182 del 07/06/2013, dep. 2014, Rv. 262736 – 01).
In tal modo, è stato consacrato un principio che, mutatis mutandis, deve essere applicato anche qualora, come in concreto accaduto nella fattispecie in esame, l’imputato, raggiunto da rituale notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non sia comparso senza addurre alcun legittimo impedimento ed il giudice procedente abbia, tuttavia omesso di dichiarare l’assenza o di darne atto.
Al cospetto di detti presupposti, sarebbe stato onere dell’imputato o del suo difensore proporre specifica eccezione alla prima occasione utile, pena la sanatoria del vizio che, nella fattispecie, si è prodotta perché, alla successiva udienza del 16 gennaio 2023, il difensore di fiducia dell’imputato, pur presente, nulla ha dedotto in ordine alla nullità eventualmente verificatisi.
