
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1253/2024 ha esaminato la configurabilità del reato previsto dall’articolo 405 c.p. nel caso di una condotta turbatrice di una processione.
La Suprema Corte premette che il reato di cui all’art. 405 cod. pen. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Sez. 3, n. 20739 del 13/3/2003, Rv. 225740).
Fatto
La sentenza ha evidenziato che S.- della cui identità non si dubitava – era stato ripreso dalle telecamere proprio nel momento in cui il vescovo e gli altri prelati erano giunti di fronte al palazzo comunale di S., apprestandosi a recitare una preghiera; in quel momento, insieme ad altre 4-5 persone, l’imputato si era rivolto al vescovo, mons. M., ad una distanza di pochi metri, gesticolando in modo esagitato ed aggressivo, nonché partecipando al coro “via, vai via“, che di fatto aveva impedito lo svolgimento della processione.
In forza di questi elementi la Corte di appello ha quindi concluso che il ricorrente aveva turbato la celebrazione religiosa, con piena coscienza e volontà.
Decisione
Nel caso esaminato la Corte di merito ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della processione impedito il regolare svolgimento della stessa.
La fattispecie, dunque, è sostenuta dal dolo generico, tanto che la medesima condotta di “turbamento” della funzione religiosa può essere integrata anche dalla sua strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte e che la funzione stessa intende evocare e onorare. (Sez. 3, n. 2242 del 15/10/2021, Rv. 282695: fattispecie relativa a due soste dinanzi all’abitazione degli stretti congiunti del capo di “Cosa nostra”, effettuate, senza giustificazione, durante lo svolgimento di una processione religiosa, avvenuto in luogo pubblico e con l’assistenza di un ministro di culto).
Ne consegue che nella giurisprudenza della Cassazione integra la condotta del “turbamento” il collocamento dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta della processione dinanzi ad un esercizio commerciale (Sez. 6, n. 8055 del 12/1/2021, Rv. 281050), il manifestare con grida all’interno della chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti a un funerale (Sez. 6, n. 28030 del 3/6/2009, Rv. 244281), il semplice distogliere l’attenzione dei fedeli o il denigrare la figura del ministro del culto (Sez. 3, n. 621 dell’11/5/1967, Rv. 104861), il gettare a terra l’ostia consacrata e calpestarla, generando “un trambusto” tra i fedeli presenti alla celebrazione della messa in carcere con conseguente allontanamento del detenuto che veniva ricondotto nella cella (Sez. 3 n. 2337 del 18/3/2021, n.m.), nel pregare ad alta voce al fine di coprire la voci dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli presenti alle funzioni (Sez. 3, n. 3072 dell’8/9/2016, n.m.).

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