Ricerca della felicità: diritto inalienabile per i Padri fondatori degli Stati Uniti d’America, del tutto immaginario per le Sezioni unite civili (di Vincenzo Giglio)

Il 4 luglio 1776 a Philadelphia in Pennsylvania gli allora tredici Stati uniti d’America firmarono all’unanimità il documento che sarebbe passato alla storia come la Dichiarazione di indipendenza americana.

Ne riportiamo i passi iniziali:

Quando, nel corso degli eventi umani, diviene necessario per un popolo rescindere i legami politici che lo legavano ad un altro, ed assumere tra le Potenze della Terra la posizione separata ed eguale alla quale le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno titolo, un giusto rispetto delle opinioni dell’Umanità richiede che essi manifestino le cause che li costringono alla separazione.

Noi teniamo per certo che queste verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi Diritti inalienabili, che tra questi vi siano la Vita, la Libertà ed il Perseguimento della Felicità. Che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che quando un qualsiasi Sistema di Governo diventa distruttivo di questi fini, è Diritto del Popolo di alterarlo o di abolirlo e di istituire un nuovo Governo, ponendone il fondamento su questi princìpi ed organizzandone i poteri in una forma tale che gli sembri la più adeguata per garantire la propria sicurezza e la propria Felicità“.

Confrontiamo adesso – si parva licet componere magnis, come si diceva una volta – queste parole storiche con le altre proposte ben più di recente dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 26972/2008, udienza del 24 giugno 2008, in tema di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona:

il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:

a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);

b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);

c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità“.

Solo principi, nell’un caso e nell’altro, contraddetti sul piano della realtà dai disagi e dai problemi esistenziali di un numero crescente di residenti di entrambi i Paesi.

E tuttavia, se è lecito dirlo senza passare per esterofili o addirittura traditori della Patria, tra un ordinamento che eleva il perseguimento della felicità al rango di diritto inalienabile e un altro in cui la Suprema Corte lo relega al livello di una fantasia sciocca, si preferisce il primo.

E si pensa anche – ma questo sì che è un pensiero sciocco – che se i nostri Padri costituenti, mettendo insieme la loro triplice connotazione ideologica, cristiana, liberale e marxista-socialista, avessero inserito la felicità come meta inviolabile di ogni consociato, disporremmo di un argine contro i tanti comportamenti pubblici che di fatto la negano.