
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1311 depositata l’11.01.2024 ha ricordato che la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può, infatti, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito.
La Suprema Corte premette che nel ricorso la difesa seppur deduce il profilo del vizio di motivazione, in realtà lamenta il difetto di querela.
Si tratta di una censura che non risulta proposta con l’atto di appello ove il ricorrente incentrò le sue censure sulla sussistenza degli elementi integrativi della truffa, ma non denunciò specificamente il difetto di querela in ragione dell’assenza della qualità di persona offesa in capo a colui che doveva ricevere la merce e venne indotto in errore dalla condotta dell’imputato.
La questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può, infatti, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284438 – 02; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 – 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Rv. 264847- 01).

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