Istanza di riparazione dell’errore giudiziario: può essere presentata solo dall’interessato o da un suo procuratore speciale e non è sufficiente il semplice mandato difensivo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 48559/2023, udienza del 14 novembre 2023, ha ribadito la natura personale dell’istanza di riparazione dell’errore giudiziario e la conseguente necessità della sua presentazione direttamente ad opera della parte interessata o indirettamente ad opera di un suo procuratore speciale.

Deve infatti rilevarsi come l’art. 315, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiami le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645, cod. proc. pen., dove è previsto che l’istanza sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508).

In ossequio a tale principio, si è ribadito in tempi più recenti che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio» (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 – 01, che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l’azione riparatoria).

In ordine ai requisiti della procura speciale, in plurime pronunce la Corte di legittimità ha affermato che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudichino la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (si vedano Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Rv. 258089, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non

munito di numero di pagina e recante una data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso; Sez. 4, n. 40293 del 10/06/2008, Rv. 241471, in cui la Corte ha ritenuto legittimamente presentata dal difensore, costituito procuratore speciale dell’interessato, il mandato “ad litem” apposto a margine dell’istanza).

In ogni caso, però, è necessario che risulti il chiaro collegamento della procura speciale alla specifica domanda di riparazione che si sia proposta (in argomento si veda Sez. 4, n. 7033/23 non massimata).

Nella fattispecie in esame, detto collegamento non è desumibile, mancando nella procura speciale rilasciata con atto separato qualunque riferimento alla lamentata ingiusta detenzione per la quale l’istante ha promosso domanda di riparazione.

Deve quindi condividersi la decisione assunta dalla Corte territoriale nel dichiarare inammissibile la richiesta per difetto di attribuzione di una rituale procura speciale alla presentazione della domanda riparatoria.