
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 1282 depositata l’11 gennaio 2024 ha esaminato la questione della natura della nullità nel caso in cui l’imputato alloglotta partecipi all’udienza senza l’assistenza di un interprete e renda anche dichiarazioni.
Fatto
La difesa deduce inosservanza di norma processuale, perché, a differenza di quanto avvenuto in primo grado, il giudizio di secondo grado si è svolto senza l’assistenza dell’interprete, che non era presente neanche nel momento in cui l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee; si tratta di una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Decisione
La Suprema Corte premette che la non conoscenza della lingua italiana non può essere desunta induttivamente dalla circostanza che in una fase processuale precedente (in questo caso, in primo grado) vi sia stata la presenza di un interprete, ma deve derivare da un accertamento positivo della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, che nel caso in esame difetta.
In ogni caso, la mancata presenza di un interprete che assista l’imputato in udienza ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen. è una nullità a regime intermedio che si verifica nel corso dell’udienza, e che, conformemente alla regola generale dell’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nella stessa udienza (“prima del suo compimento”), per impedire che la nullità sia sanata ex art. 182, comma 2 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26078 del 09/06/2016, Rv. 267157; Sez. 3, Sentenza n. 30891 del 24/06/2015, Rv. 264330).
La norma citata dispone, infatti, che “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo“.
Ne consegue che, in caso di mancanza di un interprete in una udienza in cui è presente il difensore dell’imputato (posto che, per giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, il difensore è “la parte” cui si riferisce la disposizione dell’art. 182; cfr., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916), la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. deve essere dedotta nella stessa udienza prima che si svolgano le attività processuali successive che la mancanza dell’interprete renderebbe nulle (“prima del suo compimento”).
Non è, quindi, una nullità che la difesa dell’imputato possa conservare per le fasi successive del giudizio, come ha fatto nel caso in esame, in cui il difensore, presente nell’udienza in cui si sarebbe verificata la nullità, nulla ha dedotto nel verbale di udienza, ed ha proposto l’eccezione soltanto con il ricorso per cassazione.

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