
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1250 depositata l’11 gennaio 2024 ha stabilito che combinando i dati relativi alla attività ispettiva in materia di alimenti con quelli relativi all’inutilizzabilità degli esposti anonimi, si ricava il principio secondo cui questi ultimi – al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato – lungi dal potersi considerare notitia criminis, possono costituire un mero «impulso» per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai carabinieri dei nucleo antisofisticazione e sanità e che, laddove nel corso dell’attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 disp. att. Cpp: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza che assolveva l’imputato al delitto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e 6, comma 3, della legge 283/1962, alla luce della ritenuta inutilizzabilità degli atti di indagine in quanto non preceduti dall’avviso ex art. 114 disp. att. Cpp.
La difesa aveva sollevato la questione dell’utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti nell’ambito di un’attività di verifica e perciò governata dalle regole dettate dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., sono infondate.
La Suprema Corte premette che è indubbio che, a norma dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, devono essere compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.
In tale ambito si è chiarito che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale e, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Rv. 242523).
Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., cui segue il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599; Sez. Un., 28/11/2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Rv. 233330).
Quanto al momento a partire dal quale sorge l’obbligo di osservare le norme del codice di procedura penale e, dunque, diviene operativo l’art. 220 disp att. cod. proc. pen., da parte di chi svolge attività ispettiva, occorre muovere dalle citate Sezioni unite Ranieri che hanno chiarito che il presupposto dell’operatività della norma sia non l’insorgenza di una prova indiretta, quale indicata dall’art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Da cui il corollario che la rilevanza penale del fatto, pur nei limiti indicati dal citato arresto, deve emergere in tutti i suoi elementi costituitivi tra cui, avuto riguardo alla fattispecie contestata di omessa denuncia, ex art. 5 del d. lgs 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità che costituisce elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Rv. 272578 – 01; Sez. 3, n. 35611 del 16/06/2016, Rv. 268007 – 01).
Occorre, in altri termini, che nell’inchiesta amministrativa sia già delineato, in termini indicati dalle citate Sezioni unite, un fatto di rilievo penale inteso questo nella sua completezza come descritto nella fattispecie normativa.

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