
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1296/2024, camera di consiglio del 19 settembre 2023, ha ribadito che la diminuzione di un quinto della pena quale premialità per la mancata opposizione al decreto penale di condanna deve essere concessa anche nei casi in cui il provvedimento sia stato emesso prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma Cartabia (30 dicembre 2022), purché la sua notifica sia avvenuta successivamente a tale data.
Ciò perché l’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. pur classificabile come norma processuale, produce effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppure derivante dalla scelta del rito.
Ne discende, in applicazione dell’art. 2, comma 4, cod. pen., il diritto dell’imputato di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo e il correlativo dovere del giudice di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, poiché la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri modificati dal legislatore in termini di minore gravità.

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