
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1251 depositata l’11 gennaio 2023 ha ribadito che al Sindaco di un Comune nel cui territorio è stato commesso un abuso sessuale è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento dei danni, rappresentati, da un lato, dal danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall’altro, dal danno morale per la lesione dell’interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà d’autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell’ambito comunale.
La Suprema Corte ha richiamato come precedente la sentenza della sezione 3 numero 38835/2008 che è una sentenza pilota da ricordare e che aveva stabilito in tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, quando l’interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realtà storica, diventando ragion d’essere e, perciò, elemento costitutivo di un sodalizio, è ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito [cfr. Cassazione Sezione VI n. 13314/1990, RV. 185501: “Un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli venti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interessa perseguito da un’associazione in riferimento ad W» situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente a causa dell’immedesimazione fra Il sodalizio e l’interessa perseguito.
In questo caso, infatti, l’interesse storicizzato individua il sodalizio, con l’effetto che ogni attentato all’interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all’identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso”; Cassazione Sezione VI n. 59/1990, RV. 182947: “Gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile. avo dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio.
Sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, a quindi anche se offeso si o l’interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente.
Ciò sia a causa dell’immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa dell’incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicché questo, per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un dorano non matrimoniale dal reato”; conforme, Sezione III, U.P. 3.10.2007].
Ciò premesso, anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune [che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari autonomi] la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicché esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.
Nella specie, tra gli scopi primari e autonomi del Comune di Roma rientra, secondo lo Statuto adottato [che, in forza del TU e. 1., è un atto normativo atipico], la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile [art. 2 (Principi programmatici)].
Il Comune, inoltre, si è proposto di garantire le pari opportunità per le donne… di curare il perseguimento dell’obiettivo adottando un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali [art. 4 (Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi) comma 2 lettera e)].
Per l’attuazione della previsione statutaria è stato costituito, come accertato in sede di merito, un apposito ufficio dipartimentale con l’assunzione d’iniziative concrete tendenti a perseguire l’obiettivo di contrastare fenomeni d’aggressione alla realtà femminile e sono state investite risorse economiche per fare affermare una cultura femminile autonoma con l’affidamento di un immobile a un consorzio di associazioni femminili e con l’istituzione di un centro comunale di accoglienza per donne vittime di violenza.
In tal modo, il Comune ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi dei cittadini rappresentati in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei suoi compiti istituzionali, donde la configurabilità in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata divenuta suo scopo primario ed elemento costitutivo,
Quindi, gli abusi sessuali ledono non solo la libertà morale e fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario.
Dalla frustrazione delle finalità e degli scopi dell’ente può conseguire un danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali eventualmente subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali, sicché, dovendosi ritenere il Comune ente esponenziale del suddetto interesse, lo stesso è legittimato, come tale, a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi degli artt. 185 cod,.pen. e 74 c.p.p.
Inoltre, è configurabile in capo al Comune un danno morale per la lesione dell’interesse perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione della donna e la pacifica convivenza nell’ambito comunale, beni sociali statutariamente individuati come oggetto specifico di tutela.
Va osservato, in merito, che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, è esperibile l’azione di responsabilità per il danno morale [che assume una sua autonoma rilevanza rispetto al c.d. danno diretto e può sussistere anche in assenza di quest’ultimo] arrecato da pubblici dipendenti all’immagine dell’ente trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale [CC n. 310/2007; CC n. 681/2006].
L’appartenenza della cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni istituzionali alla giurisdizione della Corte dei conti è stata riconosciuta da questa Corte non solo in tema di danno erariale, ma anche per il danno all’immagine [Cassazione SU n. 5668/1997 RV. 505431, sicché deve riconoscersi che l’Ente pubblico, a maggior ragione, possa agire nei confronti dei privati per la lesione del diritto della personalità in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita che lede il suo prestigio e arreca grave detrimento all’immagine pubblica [cfr. Cassazione SU n.14297/2007].
La sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio limitatamente all’esclusione del diritto della parte civile Comune di … al risarcimento del danno e alla revoca della condanna generica al risarcimento del danno, sicché rivivono le statuizioni civili emesse dalla sentenza di primo grado a favore del Comune.

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