Gli avvocati potranno emettere decreto ingiuntivo fino alla somma di euro 10.000? (di Riccardo Radi)

Segnaliamo l’interessante proposta che intende attribuire all’avvocato del potere di emettere un’ingiunzione di pagamento, nel rispetto dei medesimi presupposti richiesti dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 

La proposta di legge numero 1374 (allegata alla fine del post) che mira ad attribuire agli avvocati il potere di emettere ingiunzioni di pagamento per crediti di importo sino a diecimila euro ha l’obiettivo di superare la paralisi che si registra in taluni uffici giudiziari e di decongestionare il carico di lavoro dei giudici di pace, tenuto conto peraltro che in forza della riforma Cartabia ne è stata estesa la competenza per valore e che, in assenza di interventi legislativi di modifica, a partire dal 31 ottobre 2025 ne sarà estesa la competenza per materia.

Vale la pena rammentare che il legislatore ha già ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Si richiama al riguardo il recepimento della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetta «Mortgage Credit Directive», ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, che, infatti, risulta ispirata alla disciplina in vigore già da tempo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Nel merito la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, prevede l’introduzione del nuovo capo I-bis «Del procedimento d’ingiunzione semplificato» nel titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. In particolare, il nuovo capo stabilisce le modalità per l’emissione da parte dell’avvocato di un atto d’ingiunzione di pagamento semplificato per il recupero di somme di denaro fino a diecimila euro.

L’avvocato, su richiesta del suo assistito creditore, può emettere l’atto d’ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta entro quaranta giorni.

L’avvocato deve specificare nella lettera d’ingiunzione che è possibile fare opposizione nei termini previsti dalla legge e che, in mancanza di opposizione, l’atto d’ingiunzione verrà dichiarato esecutivo dal giudice e si procederà all’esecuzione forzata.

L’atto d’ingiunzione può essere emesso se il diritto fatto valere è provato per iscritto ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile ovvero se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o il rimborso di spese fatte da professionisti legali o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo o se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’avvocato deve quantificare le spese e i compensi professionali dovuti in relazione alla redazione dell’atto di ingiunzione e alle attività propedeutiche, applicando i parametri forensi, e deve intimarne il pagamento nel medesimo atto.

Se non viene presentata opposizione entro il termine stabilito o l’opponente non si è costituito, su istanza del creditore che voglia ottenere la declaratoria di esecutività dell’atto, il giudice competente verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 656-bis e la regolarità della notificazione.

In caso di esito positivo, il giudice dichiara l’atto d’ingiunzione esecutivo e può essere intrapresa l’esecuzione forzata.

Se il giudice rileva, invece, che l’atto d’ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal nuovo articolo 656-bis, ne dichiara la nullità con decreto.

In questo caso, se il debitore ha corrisposto parte delle somme illegittimamente ingiunte, il giudice ne ordina la restituzione immediata.

In ogni caso, il creditore è condannato a pagare una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato che sarebbe dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

L’opposizione giudiziale può essere presentata davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 637 del codice di procedura civile con atto di citazione notificato presso il procuratore che ha emesso l’ingiunzione di pagamento.

Alla prima udienza, il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’opposizione.

Infine, si prevede che spetta all’avvocato che emette l’atto d’ingiunzione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis del codice di procedura civile e che l’avvocato che ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti ne risponde a titolo disciplinare.

Un commento

  1. Non succederà. In Italia l’iniziativa legislativa appartiene de facto all’esecutivo. Le proposte di legge promosse dai parlamentari  finiscono sempre in un nulla di fatto.

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