Novità in tema di avvisi all’imputato: modificati gli articoli 419, 429 e 552 c.p.p. (di Riccardo Radi)

Nuove nullità in caso di omesso avviso all’imputato che, qualora non compaia, rischia sanzioni e confisca.

Sono stati modificati a tal fine gli articoli 419, 429 e 552 c.p.p. come dettagliatamente indicato nell’articolo.

L’imputato deve essere avvisato che “qualora non compaia” in giudizio “potranno essere disposte” se ne ricorrono le condizioni “le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede”.

Sono entrate in vigore lo scorso 6 gennaio le modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza previste dal decreto legislativo numero 203 del 7 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U. numero 298 del 22 dicembre 2023.

Si riportano per esteso gli articoli 4 e 7 che prevedono rispettivamente le modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale e la norma transitoria che indica che non si applicano le novità legislative nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a giudizio sono stati già emessi. 

Art. 4 Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza

   1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;

    b) all’articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»;

    c) all’articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».

Art. 7 Norma transitoria

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.

  2. Le disposizioni di cui all’articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a giudizio sono stati già emessi.