
Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38/2024, udienza del 14 dicembre 2023, ha chiarito che la decisione di inammissibilità della domanda di revisione per manifesta infondatezza è legittima solo quando le ragioni su cui è fondata siano palesemente inidonee a giustificare la verifica richiesta.
Iter giudiziario
Con ordinanza emessa in data 10.07.2023, la Corte d’appello di … ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza pronunciata dal Pretore di … in data …, parzialmente modificata dalla Corte di appello di … con sentenza n. … emessa il …, che ha condannato CG e NG alla pena di mesi 1 di arresto e 10.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 20 lett. b) L. 47/85, irrevocabile il …, a seguito di rigetto della Corte di cassazione con sentenza n. … del …
Deve premettersi che l’istanza di revisione era diretta a rimettere in discussione la data di completamento delle opere abusive accertate consistenti nella realizzazione sul preesistente fabbricato abusivo di un’elevazione di un terzo piano di 55 mq, chiuso perimetralmente da muri in tufo sormontati da panelli in alluminio e vetri, e quindi ritenere sulla base di rilievi aereofotogrammetrici mai sottoposti e mai valutati nel corso dell’iter giudiziario unitamente alla consulenza asseverata che le opere erano già completate e quindi il reato estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di … ha ritenuto insussistenti i presupposti a cui è subordinata la revisione ex art. 634 cod. proc. pen. ed ha dichiarato inammissibile la stessa.
Ha argomentato che la prescrizione non è stata mai invocata né dedotta in quanto la linea difensiva era stata tutta incentrata sulla domanda di condono edilizio e l’avvenuto pagamento dell’oblazione e che le opere fossero state ultimate entro il 31.12.1993. prima della data di accertamento del 1.12.1994, come anche dedotto nel ricorso presso la Corte di cassazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione CG e NG per violazione di legge e omissione della motivazione con riferimento alla istanza di revisione sulla base delle prove nuove allegate in particolare i rilievi aereofotogrammetrici e una relazione tecnica in cui il CTU nominato dal tribunale per verificare l’epoca della costruzione del manufatto ha depositato relazione in cui ha concluso la sicura esistenza alla data del 31.12.1993 del manufatto al terzo piano, ultimato e abitato dal 1990.
In conclusione alla luce della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esclusione della rilevanza delle nuove prove a fondare la revisione della sentenza chiedono l’annullamento della ordinanza.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.
Deve darsi atto che la Corte d’appello di …, ha dichiarato inammissibile la richiesta senza una delibazione degli elementi indicati dalle parti a giustificare la revisione (consulenza tecnica e fotoaerogrammi) e senza pronunciarsi sull’inefficacia del novum, a condurre il proscioglimento degli istanti per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.
Il vaglio di ammissibilità compiuto dalla Corte d’appello non è immune da censure ed è non corretto sul piano del diritto.
Pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che, come è noto, prevede ora una fase preliminare, che si svolge dinanzi alla Corte d’appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l’osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta “risulta manifestamente infondata” ex art. 634 comma 1 cod. proc. pen., seguito poi dal giudizio di revisione al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod. proc. pen. e si conclude con una pronuncia di sentenza, non di meno, di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che la delibazione dell’ammissibilità dell’istanza concerne la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (art. 631 cod. proc. pen.).
Da qui, l’assunto secondo il quale, per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l’inammissibilità de plano, deve intendersi l’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio nei termini di cui all’art. 631 cod. proc. pen.
In altri termini, l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste, dunque, solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio nel senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell’art. 631 cod. proc. pen.
In linea di principio deve ammettersi che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono solo quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, stante il chiaro disposto normativo.
Non di meno, con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, la Cassazione ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di “rimettere in termini” rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all’accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3, n. 43421de1 28/10/2010, Rv. 248726). Nella citata pronuncia è stato osservato che la revisione è pur sempre un mezzo d’impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte o omesso rilievo del giudice ancorché non diretta al riconoscimento dell’innocenza del condannato, tanto più che l’art. 637 comma 3 cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
La Corte ha ritenuto che la prescrizione, essendo legata al decorso del tempo assume rilevanza solo a partire da un determinato momento, non può essere assimilata alle prove acquisite al processo ma non valutate, le quali, secondo qualche decisione di legittimità, non rientrerebbero nel divieto di cui all’art. 637 c.p.p., comma 3.
Il caso in scrutinio è diverso, poiché i ricorrenti giustificano la istanza in ragione di una causa estintiva del reato edilizio, causa estintiva venuta a giuridica esistenza prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revisione, per effetto di una prova nuova costituita da aereofotogrammi e una relazione tecnica del 5.02.2022 del perito di ufficio, disposta dal tribunale civile di …, nel giudizio civile instaurato per querela di falso del verbale redatto dal capo sezione del servizio municipale del Comune di … in cui si era dichiarata l’inesistenza delle opera in contestazione alla data del 28.03.1994 e per il quale verbale il capo sezione ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calce. Il tribunale conseguentemente aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di …
Il CTU ha depositato la perizia dinanzi al tribunale civile allegata al ricorso dalla quale risulta accertato che il manufatto al terzo piano dell’edificio sito in … per circa 50 mq era già realizzato al 31.12.1993.
La Corte di appello di … nell’ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi vaglio della prova nuova; conseguentemente deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione.

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