
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 363/2024 ha stabilito che la violazione dell’articolo 666 comma 4 c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia, non può che essere ricondotta alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato il nucleo essenziale del diritto dell’istante a essere sentito, la cui attivazione è rimessa alla sua iniziativa.
Nel caso esaminato, occorre premettere che l’avviso di fissazione dell’udienza del 22 febbraio 2023, che si sarebbe dovuta celebrare davanti al Tribunale di Reggio Emilia, conteneva la formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Nella precedente formulazione, in particolare, tale disposizione prevedeva: «L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».
Viceversa, nel caso di specie, l’avviso avrebbe dovuto fare riferimento alla nuova formulazione art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.
Tale disposizione, infatti, ha sostituito il periodo «tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» con il periodo «A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato».
Per effetto della nuova sequenza procedimentale prefigurata dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., S.C. che era detenuto a S., in un luogo diverso dalla circoscrizione del Tribunale di R., avendo richiesto di essere sentito personalmente, avrebbe dovuto essere esaminato mediante traduzione ovvero mediante collegamento a distanza, e soltanto nell’ipotesi in cui avesse rifiutato l’audizione a distanza, avrebbe potuto essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ovvero dal magistrato di sorveglianza di S.
Ne discende che può ritenersi incontroverso che, nei confronti di S.C., si concretizzava una violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le modalità previste dalla novellata disposizione.
Tuttavia, tale violazione, tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi nel vigore della previgente disciplina, non può che essere ricondotta alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato il nucleo essenziale del diritto dell’istante a essere sentito, la cui attivazione è rimessa alla sua iniziativa.
Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Rv. 260721 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi che la nullità di ordine generale a regime intermedio, verificatasi nei confronti di S.C., avrebbe dovuto essere sollevata all’udienza camerale celebrata davanti al Tribunale di R. il 22 febbraio 2023, con la conseguenza che non essendo stata tale violazione della sequenza procedimentale eccepita tempestivamente nell’interesse del condannato, la stessa deve ritenersi sanata, per effetto del c:ombinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

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