Ingiusta detenzione: è tale anche quella subita a seguito di un erroneo ordine di esecuzione conseguente all’omessa rideterminazione della pena divenuta illegale per effetto di una sentenza della Consulta (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 50822/2023, udienza del 14 dicembre 2023, ha ricordato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25/07/1996, il diritto alla riparazione previsto dall’art. 314 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui la detenzione sia stata patita a seguito di erroneo ordine di esecuzione, purché sussista un errore dell’autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Rv. 281735).

Ciò posto, va quindi rilevato che il giudizio in esame attiene alla valenza sulla fase di esecuzione della pena della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23/01/2019, per effetto della quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti, nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; sentenza in conseguenza della quale la condanna inflitta all’odierno ricorrente era stata rideterminata dal giudice dell’esecuzione nella misura finale di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre alla multa, previa assunzione quale pena base per il reato più grave – corrispondente a quello oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale – in anni sei di reclusione e con aumento per i reati satellite (relativi a droghe di tipo leggero) in misura corrispondente a quella determinata dal giudice della cognizione.

Tanto premesso, il ricorso è fondato; e ciò sulla base dei principi di diritto – condivisi integralmente – espressi da Sez. 4, n. 3547 del 01/12/2021, Rv. 282575 e da Sez.4, n. 11542 del 02/02/2023, n.m.

In particolare, in tali decisioni è stato rilevato che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, sussiste il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza di rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell’autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità.

Nel caso di specie, sulla base di quanto espresso dalla sentenza rescindente, deve infatti escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena base individuata in origine, non potendosi considerare di maggiore gravità lo stesso fatto per il quale in precedenza era stata applicata la pena base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale che verrebbe di fatto confermata (così in motivazione la citata sentenza 11542 del 2023).

D’altra parte, nel caso di specie, non possono essere evocati i profili di discrezionalità nella quantificazione della pena derivanti dall’essere la condanna stata pronunciata per delitti, posti in continuazione, aventi a oggetto droghe di tipo pesante – oggetto della suddetta pronuncia di incostituzionalità – e droghe di tipo leggero; avendo il giudice dell’esecuzione mantenuto il medesimo trattamento sanzionatorio in riferimento ai reati satellite e rimodulando la sanzione sulla base del nuovo minimo edittale imposto – in luogo di quello precedente – da parte della sentenza del giudice delle leggi.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello affinché proceda a un nuovo esame della domanda di riparazione sulla base dei predetti principi.

Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.