
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 51418/2023, udienza del 14 dicembre 2023, ha chiarito che, in sede esecutiva, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Rv. 261459).
Deve essere pertanto ribadito che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
Va ulteriormente segnalato che, nel caso di specie, l’ultimo provvedimento definitivo è stata emesso dal giudice per le indagini preliminari: ciò rileva in sede esecutiva, nel senso che «In tema di competenza all’esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da eseguire, dalla circostanza che l’art. 206, D. Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare il comma quarto dell’art. 665 cod. proc. pen., si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale, attribuendola a quest’ultimo, ma non incidendo direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest’ultimo in composizione monocratica o collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest’ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal Tribunale» (Sez. 1, n. 2828 del 13/04/2000, Rv. 216754; Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011, Rv. 250447; Sez. 1, n. 2290 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258004).
Va dunque dichiarata la nullità dell’intero procedimento esecutivo, in quanto celebrato da un giudice funzionalmente incompetente: ne consegue la necessità di annullare senza rinvio l’impugnata ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale affinché rinnovi dall’inizio l’incidente di esecuzione.

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