Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 373/2024, camera di consiglio del 27 ottobre 2024, ha ricordato che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie l’affidamento in prova al servizio sociale), la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità dell’istante.
È infatti indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico, ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1^, n. 50026/2018 ed altre).
Nel caso in esame, non risulta che il tribunale di sorveglianza abbia svolto un’adeguata verifica sull’idoneità trattamentale della misura alternativa richiesta dal ricorrente, valutando complessivamente la sua personalità, il percorso rieducativo intrapreso dopo l’inizio dell’esecuzione della pena e le sue prospettive lavorative.
Una verifica, questa, che si imponeva alla luce degli elementi positivi introdotti dalla difesa la quale aveva depositato la dichiarazione di disponibilità di … ad assumere il condannato presso la sua ditta individuale.
Il provvedimento impugnato non è fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità dell’istante posto che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale che invece costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione ma richiedono, più limitatamente, l’esistenza di elementi positivi i quali, se rappresentati, devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza cui tocca dare conto, sia positivamente, sia negativamente, delle prospettive di reinserimento sociale connesse a tali elementi.
