Istanza di ammissione al gratuito patrocinio: l’indicazione del processo cui si riferisce è richiesta solo se il processo è pendente e non quando è già concluso (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 51611/2023, udienza del 7 novembre 2023, ha corretto un vistoso errore di diritto del giudice chiamato a decidere su un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’art. 79 del d.P.R. 115 del 2002, nel disciplinare il contenuto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede, tra gli altri requisiti, che: «L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente …».

Come chiarito da Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 270796, con principio che si intende confermare, la pretesa della specifica indicazione del processo a cui fa riferimento l’istanza, è voluta dalla disposizione normativa solo nel caso in cui il processo sia «già pendente». Sicché, quando la richiesta è allegata a un’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, quindi a un processo che non è pendente, l’ammissione al gratuito patrocinio va imputata alla procedura che viene iniziata con la domanda proposta al Tribunale di sorveglianza.

Ebbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta allegata all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale trasmessa, dalla direzione della Casa circondariale, al Tribunale di sorveglianza, ancorché iscritta in data successiva rispetto all’iscrizione della richiesta di ammissione a misura alternativa alla detenzione, con conseguente violazione, da parte del provvedimento impugnato, dell’art. 79, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002 da interpretarsi nei termini innanzi evidenziati.

Il giudice di merito, come correttamente dedotto dal ricorrente, ha peraltro consumato un’altra violazione di legge.

Al fine di valutare la pendenza del procedimento di sorveglianza rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, valutazione prodromica all’accertamento del requisito previsto a pena d’inammissibilità, dall’art. 79, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice di merito ha difatti errato nel fare riferimento non alla presentazione dell’istanza alla Casa circondariale (nella specie, mediante allegazione all’istanza di ammissione alla misura alternativa) bensì al momento della trasmissione della stessa al tribunale di sorveglianza ovvero all’iscrizione da esso effettuata.

In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 e 123 cod. proc. pen. (richiamato dal primo) occorre invece far riferimento alla data di presentazione dell’istanza alla

direzione dell’istituto di detenzione e non alla data di trasmissione all’autorità giudiziaria ovvero a quella di iscrizione da parte della stessa.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al presidente del tribunale di sorveglianza, per nuova delibazione in applicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi.