Confisca per equivalente: la disponibilità dei beni coincide non con la nozione civilistica di proprietà ma con quella di possesso (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40/2024, udienza del 14 dicembre 2023, ha ricordato che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l’effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell’indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell’istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato.

Va allora sottolineato che è la stessa tipologia della misura, avente ad oggetto non già i beni o i valori costituenti il profitto del reato ma, in caso di impossibilità di aggredire quest’ultimo, beni o valori che a tale profitto equivalgano, a rendere irrilevante l’anteriorità o meno rispetto alla data del reato della acquisizione della titolarità di essi, avendo il legislatore privilegiato, nel caso di impossibilità di ricorrere alla confisca in via diretta, la radicale soluzione dell’apprensione di beni comunque riferibili alla persona dell’indagato tale da risolversi in una misura di carattere chiaramente sanzionatorio.

Quel che conta, dunque, ai fini dell’apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (tale da prevalere su intestazioni fittizie o di comodo) al momento in cui il sequestro venga disposto indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso.  

Né appare pertinente il richiamo alle norme sulla revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ., fondate su diversi presupposti e gravitanti in un ambito del tutto dissimile rispetto a quello dell’impiego di strumenti sanzionatori in campo penale.

In tema di confisca per equivalente, la “disponibilità” del bene quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso,  ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274852 -01), Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021 Cc. (dep. 17/09/2021) Rv. 282366 – 01).

Ai fini della confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, rileva esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato.

Si tratta di misura che ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all’autore del reato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 – 01).

I presupposti applicativi sono costituiti: a) dall’impossibilità di confiscare, in via diretta il profitto o il prezzo del reato; b) dalla disponibilità del bene da parte dell’autore (persona fisica) del reato; c) dalla corrispondenza del valore del bene al profitto/prezzo del reato.