
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 49351/2023 ha stabilito che è inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore nominato ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e successivamente disconosciuto, in modo espresso, dalla persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, non potendo sovrapporsi la volontà dei prossimi congiunti a quella del diretto interessato (fattispecie in tema di istanza di riesame avverso ordinanza cautelare).
Fatto
Nell’interrogatorio di garanzia reso davanti al Giudice delle indagini preliminari, che era stato appositamente delegato, non aveva riconosciuto quale suo difensore, l’avv. A.A., al quale i familiari dell’indagato avevano conferito mandato difensivo dopo l’esecuzione della misura cautelare genetica.
Analogo disconoscimento veniva espresso dal ricorrente nei confronti dell’avv. A.A., che aveva depositato la sua nomina presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari, dopo avere ricevuto il mandato difensivo dai familiari dell’indagato, all’insaputa dello stesso.
Decisione
In questa cornice, il disconoscimento del difensore firmatario della richiesta di riesame rendeva inammissibile l’istanza proposta ex art. 309 cod. proc. pen., tenuto conto dell’anteriorità del disconoscimento dell’avv. AA rispetto alla presentazione dell’impugnazione, anche alla luce del fatto che il ricorrente, dopo avere disconosciuto il difensore nominato dai suoi familiari nell’interrogatorio di garanzia, sopra citato, ribadiva la sua inequivoca volontà nell’udienza svoltasi davanti al Tribunale del riesame.
Tali conclusioni, a ben vedere, discendono dalla previsione dell’art. 27 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, in ogni stato e grado del procedimento, può richiedersi al difensore di documentare la sua qualità e può chiedersi all’indagato o all’imputato di confermare la nomina del suo difensore.
In questo caso, secondo quanto previsto dalla citata disposizione, il difensore provvede a documentare il suo mandato esibendo:
«a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all’autorità procedente;
b) la copia della nomina recante l’attestazione dell’avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all’originale da parte del difensore, e l’originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell’avviso indicati nell’articolo 30, nel caso di nomina di ufficio., alla cui nomina abbia provveduto un congiunto, ex art. 96, comma 3, cod. proc. pen.».
La necessità di documentare il mandato difensivo ricevuto, a maggior ragione, vale quando, come nel caso in esame, fin dall’interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., l’indagato afferma di non riconoscere, quale suo difensore di fiducia, il legale nominato da un congiunto, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen.
Il congiunto, infatti, non è legittimato a sovrapporre le sue determinazioni a quelle espresse dall’indagato o dall’imputato, essendo l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. una disposizione di carattere eccezionale, che non è suscettibile di prevalere rispetto alla revoca o al disconoscimento del difensore nominato, purché effettuata con modalità idonee a dimostrare la volontà dell’interessato, considerato che per la revoca del difensore non si richiedono forme particolari. Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «È illegittima la nomina del nuovo difensore – previa revoca di quello precedente, nominato dall’imputato – effettuato da congiunto di quest’ultimo […], non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall’imputato […]; né, in tal caso è applicabile l’art. 96 cod. proc. pen. – che consente al prossimo congiunto dell’arrestato di nominare un difensore di fiducia – trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica» (Sez. 5, n. 15068 del 18/03/2011, Rv. 250185 – 01). Ne discende che l’applicazione di questi principi al caso di specie, tenuto conto della sequenza procedimentale attraverso la quale si sviluppava il disconoscimento dell’avv. A.A. da parte di M.M. intervenuto dopo la nomina effettuata dai familiari dell’indagato – rendeva tale difensore sprovvisto di legittimazione processuale sia ai fini della proposizione della richiesta di riesame, presentata ex art. 309 cod. proc. pen. davanti al Tribunale del riesame, sia ai fini della proposizione del presente atto di impugnazione.

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