Messaggi di posta elettronica memorizzati nelle cartelle dell’account o nel computer acquisibili come documenti (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 51189/2023 ha ribadito il principio di diritto secondo cui i messaggi di posta elettronica memorizzati nell’account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all’art. 266-bis cod. proc. pen., che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.

La Suprema Corte ha sottolineato che la locuzione “flusso informatico” non è inerente al caso di specie, in quanto gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità indicano che i messaggi di posta elettronica memorizzati nelle cartelle dell’account o nel computer del mittente ovvero del destinatario, costituiscono meri documenti informatici intesi in senso “statico“, dunque acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., dovendo escludere che si possa parlare di documentazione relativa a ‘flussi informatici‘: termine quest’ultimo che, attenendo ad una trasmissione in atto, indica in una concezione “dinamica” lo scambio di comunicazioni che avviene in maniera telematica o informatica tra apparecchi posti a distanza, che, in quanto tale, soggiace alla diversa e più rigorosa disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (in questo senso v. Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Rv. 268227, Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Rv. 278808; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227).

Pertanto, deve riconoscersi che il DVD – contenente le e-mail che la ricorrente avrebbe inviato dal dominio della ‘…Spa. al proprio account di posta elettronica, con allegati i documenti relativi a dati della clientela della società di cui era dipendente – è utilizzabile a fini di prova, essendo stato acquisito al processo ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen., ossia come documento proveniente dall’imputata – per tale dovendosi intendere il documento del quale è autore l’imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270813; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Rv. 264953).