Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 223/2024, udienza camerale del 7 novembre 2023, esclude le ordinanze di inammissibilità dell’appello dall’ambito delle decisioni la cui impugnazione richiede l’elezione o dichiarazione di domicilio e il conferimento di un espresso mandato ove si sia proceduto in assenza dell’imputato.
Deve preliminarmente rilevarsi che le disposizioni previste dall’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano, ai sensi della norma transitoria prevista dall’art. 89, nel caso di sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma.
Deve aggiungersi che, sulla base di un orientamento che si va consolidando, gli oneri contemplati, cioè l’elezione o la dichiarazione di domicilio e, nel caso di giudizio in assenza, il conferimento di espresso mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, assumono rilievo anche ai fini del ricorso per cassazione, in tal senso deponendo la valenza di carattere generale delle norme sull’impugnazione, salvo limiti da esse stesse specificamente desumibili, nonché l’interpretazione cel testo delle due norma alla luce della legge delega n. 132 del 2021 e dei lavori preparatori, da cui può desumersi l’intendimento di impedire lo svolgimento di giudizi, di merio o di legittimità, destinati ad essere travolti da rimedi restitutori, in particolare la rescissione, nonché l’esigenza di conferire maggiore celerità e certezza al processo penale (Sez. 6, n. 41309/2023, ma anche Sez. 3, n, 43690/2023, Sez. 4, n. 43718/2023): in particolare, con riferimento all’elezione o dichiarazione di domicilio, si segnala come in caso di ricorso per cassazione la notifica debba essere effettuata anche all’imputato, ove difeso d’ufficio.
Se ciò vale in generale, deve tuttavia rimarcarsi che l’analisi del testo delle due norme può condurre a conclusioni diverse riguardo a talune ipotesi.
È di tutta evidenza, in tale prospettiva, come l’art. 581, comma 1-quater, faccia riferimento al rilascio di mandato dopo la pronuncia della sentenza: ciò implica che il ricorso debba essere riferibile ad una sentenza e non ad un’ordinanza, secondo quanto affermato con riguardo alle ordinanze pronunciate dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 43533/2023).
Altrettanto, dunque, deve ritenersi nel caso di specie, in cui il ricorso ha ad oggetto un’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, presentato avverso sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma.
Con riguardo all’ipotesi prevista dall’art. 581, comma 1-ter, riguardo alla quale la decisione da ultimo citata ne ha parimenti escluso l’applicabilità alle ordinanze del giudice dell’esecuzione, va rimarcato come tale conclusione, qui condivisa, sia estensibile anche ai casi in cui venga in rilievo una pronuncia che non costituisca lo sviluppo di un giudizio, che aspiri alla regiudicanda sostanziale, ma abbia invece natura strumentale, in funzione dell’irrevocabilità della decisione del grado precedente, com’è il caso di un’ordinanza con cui sia dichiarata l’inammissibilità di un appello.
Ciò discende dalla valorizzazione del riferimento al decreto di citazione a giudizio, che compare nell’art. 581, comma 1-ter, non decisivo al fine di escludere l’applicabilità della norma al ricorso per cassazione, ma rilevante per dare un contenuto più specifico alla disposizione.
Deve inoltre rimarcarsi che tale interpretazione, coerente con il riferimento alla sentenza, contenuto nel comma 1-quater, è volta ad assicurare un concreto controllo dell’ordinanza di inammissibilità, in ragione della peculiare funzione della stessa, che paralizza l’ulteriore corso del giudizio, quand’anche adottata al di fuori del contraddittorio, e necessita dunque di una rigorosa verifica della ricorrenza dei relativi presupposti.
Sulla scorta di tali premesse deve dunque ritenersi che il ricorso, pur non accompagnato da elezione o dichiarazione di domicilio o dal conferimento di specifico mandato al difensore, sia di per sé ammissibile.
