Reato progressivo e progressione criminosa: le differenze secondo la Cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 48528/2023 si sofferma sulle differenze tra le figure del reato progressivo e della progressione criminosa, laddove le due figure sono e devono rimanere ben distinte.

La Suprema Corte ha chiarito che il reato progressivo, a differenza della progressione criminosa, si configura solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nella intensificazione della medesima attività, ma trapassi ad un’attività diversa, per quanto connessa Sez. 5, n. 18667 del 03/0212021, F., Rv. 281250 conf. Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675.

In applicazione del principio la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato progressivo in relazione alle condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura.

Nel caso esaminato, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, il giudice di secondo grado, nel rispondere allo specifico motivo di gravame, riferisce che gli appellanti avrebbero sostenuto che i “furti delle chiavi costituirebbero degli antefatti non punibili nell’ambito di una progressione criminosa”; nel ricorso per cassazione, invece, si sostiene che la corte territoriale avrebbe “fatto evidente malgoverno dei principi di diritto in tema di reato progressivo”.

Ritiene la Suprema Corte chetale discrasia sarebbe sufficiente per considerare la censura inammissibile, riguardando il ricorso un istituto (il reato progressivo) ben diverso da quello preso in esame e devoluto dalla Corte territoriale.

In ogni caso la fattispecie in esame non si presta ad essere inquadrata né nell’uno né nell’altro dei fenomeni richiamati.

Non si versa nell’ipotesi di reato progressivo, in quanto quest’ultimo ricorre solo quando, a livello di fattispecie legali astratte, un reato contiene come elemento costitutivo o eventuale un reato minore (con la conseguenza che non si potrebbe, ad esempio, contemporaneamente punire la devastazione di cui agli artt. 419 e 285 cod. pen. e sanzionare allo stesso tempo tutti i fatti di danneggiamento necessariamente compiuti nell’atto di (devastare) nel caso in esame, viceversa, il reato di furto in abitazione compiuto successivamente non contiene come elemento costitutivo, né necessario né eventuale, il reato di furto delle chiavi commesso in precedenza.

Nemmeno ricorre l’ipotesi della progressione criminosa (del resto correttamente esclusa dai giudici di merito), in quanto essa delinea il passaggio, determinato da risoluzioni successive, da un fatto corrispondente ad una fattispecie legale ad un altro fatto corrispondente ad una fattispecie più grave, implicante la prima, laddove le condotte si susseguano in unità di contesto e senza apprezzabili intervalli temporali (circostanza, quest’ultima, esclusa dal giudice di appello, secondo un apprezzamento in punto di fatto insindacabile in sede di legittimità).

È stato riconosciuto, ad esempio, che il delitto di cui all’art. 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all’art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l’antefatto ed in danno della medesima persona offesa (Sez. 2, n. 21987 del 14/1/2019, Rv. 276533).

E le Sezioni unite, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. peri. Sez. U, n. 38402 del 15/7/2021, Magistri, Rv. 281973).

Cui ha fatto seguito la recente puntualizzazione della cassazione sezione 5, n. 39688 del 28/6/2023, Rv. 285158 secondo cui il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare (principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale è stata esclusa l’applicazione dell’art. 84 cod. pen. in relazione ad imputato che invocava l’assorbimento del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. in quello di tentato omicidio semplice, già oggetto di pregressa sentenza di condanna irrevocabile).

Con motivazione logica e congrua e corretta in punto di diritto – e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità – della sentenza impugnata la Corte territoriale risponde alla specifica doglianza, oggi riproposta, che: “non ricorre l’ipotesi della progressione criminosa poiché la condotta non si è risolta in una unica azione posta in essere senza soluzione di continuità, ma le diverse condotte si sono sviluppate in tempi e momenti differenti e diverso è stato l’oggetto dell’apprensione, così da rendere perfettamente configurabili le due fattispecie di reato in questione, unificate sotto il vincolo della continuazione, perché sorrette dalla identità del disegno criminoso stante la finalizzazione del primo furto alla commissione del secondo.

Né può dirsi che vi è un rapporto di stretta necessarietà tra i fatti poiché l’introduzione nelle abitazioni poteva avvenire anche con effrazioni e la scelta di sottrarre le chiavi rientrava in un programma criminoso teso ad agevolare le azioni illecite.

Non ricorre, pertanto, né l’ipotesi dell’antefatto non punibile nè quella della progressione criminosa”.