Circolazione stradale e obbligo di prudenza: il guidatore risponde delle imprudenze altrui solo se ragionevolmente prevedibili (di Vincenzo Giglio)  

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 50816/2023, udienza del 14 dicembre 2023, ha escluso che il guidatore possa rispondere a titolo di colpa per condotte imprudenti di altri che non siano ragionevolmente prevedibili, posto che il principio di affidamento non può essere dilatato fino a comprendere accadimenti imprevedibili.

Riassunzione dell’iter giudiziario

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello ha riformato la sentenza emessa il 15/10/2014 dal GUP presso il Tribunale nei confronti del ricorrente – imputato del reato previsto dall’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis, commesso in danno di JK – rideterminando la pena detentiva in anni uno di reclusione e confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte territoriale ha dato atto che la condanna pronunciata dal Tribunale si fondava sugli elementi rappresentati dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dall’elaborato medico legale e da quello dell’ausiliario incaricato di ricostruire la dinamica dell’evento, avente la veste di consulente del PM.

Ha quindi dato atto delle conclusioni cui era giunto il perito nominato nel corso del giudizio di appello e le cui conclusioni si erano poste in parziale difformità rispetto a quelle già esposte dal consulente del PM; ha rilevato come fosse incontestato che, alle ore 20,30 del 26/02/2013, l’imputato stesse transitando alla guida di una vettura sulla strada provinciale n. 79, mentre in direzione opposta procedeva il ciclomotore condotto dalla persona offesa, che guidava senza casco protettivo; che doveva ritenersi pacifico che la strada fosse priva di segnaletica orizzontale, che su entrambi i lati della carreggiata vi fosse una banchina erbosa e che il manto stradale presentasse fessurazioni ramificate in più punti.

Ha quindi rilevato che la perizia aveva accertato che il ciclomotore, prima dell’impatto, aveva invaso l’opposta corsia di marcia, come desunto dall’ausiliario da una serie di elementi attinenti alla collocazione e alla posizione della chiazza di liquidi meccanici fuoriusciti a seguito dell’urto e dalla posizione del corpo della vittima a seguito dello scontro; ha peraltro rilevato che, sulla base di quanto

accertato dal perito, la vettura dell’imputato stesse comunque procedendo al limite della ideale linea di mezzeria, ravvisando quindi un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell’art. 143 del d.lgs. n.285/1992, che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata; ha altresì rilevato che, sulla base dell’elaborato peritale, la vettura del ricorrente stesse viaggiando a una velocità di circa 90 km orari, quindi corrispondente al limite prescritto sulla strada in questione, ma da ritenersi comunque inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo, essendosi su un tratto privo di segnaletica, non illuminato artificialmente, fessurato e percorso in orario serale invernale, con conseguente violazione degli artt. 140 e 141 CDS.

La Corte ha quindi richiamato i limiti di applicazione del principio di affidamento, ritenendo che l’imputato si trovasse nelle condizioni per prevedere ed evitare l’evento realizzato; argomentando che, se il prevenuto avesse tenuto una condotta osservante delle predette regole cautelari, avrebbe comunque potuto utilmente rendersi conto dell’impegno anomalo di corsia operato dall’altro conducente e, posizionandosi verso destra, potuto scansarlo; ha altresì ritenuto che non potesse attribuirsi valenza causale esclusiva al comportamento della vittima argomentando che – a parere del perito – non poteva attribuirsi neanche rilevanza al mancato uso del casco protettivo da parte della persona offesa, in considerazione del tipo di lesioni che avevano portato al decesso.

I giudici d’appello hanno quindi stimato un concorso di colpa in capo alla persona offesa pari al 50% e, in ragione della riscontrata corresponsabilità di questa, hanno ritenuto di rideterminare la sanzione nel senso suddetto.

Decisione della Corte di cassazione

…Parametri di deducibilità del vizio di travisamento della prova

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso – come quello di specie – di cosiddetta “doppia conforme “, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia “, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).

In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

…e del vizio di motivazione manifestamente illogica

Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105).

…Obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata in prossimità del suo margine destro

In tema di circolazione stradale, l’obbligo di «circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera», previsto dall’art. 143 CDS, ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l’incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo (Sez. 4, n. 50024 del 4/10/2017, Rv. 271490; Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 11/04/2019, Rv. 275655).

…Rilevanza dell’altrui condotta illecita

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, Rv. 241896; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, Rv. 272479).

Deve quindi rilevarsi che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale – nel ritenere la responsabilità colposa dell’imputato – abbia omesso di dare conto dei suddetti elementi di fatto in ordine all’effettiva percepibilità del pericolo e della repentinità della altrui condotta oltre che – proprio in correlazione con le deduzioni difensive spiegate nel primo motivo di ricorso – della sussistenza di un effettivo spazio di manovra per poter mettere in atto la manovra deduttivamente salvifica.

In tale modo finendo, la motivazione della sentenza impugnata, per avere dato luogo a un’applicazione apodittica dei limiti al principio di affidamento; il quale – nel tema della responsabilità per sinistri stradali e in riferimento specifico alla regola cautelare rilevante nel caso in questione – comporta che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093); elemento, quello della ragionevole prevedibilità, sul quale la Corte territoriale – e in relazione a punto di censura pure sollevato dal ricorrente – ha spiegato una motivazione di carattere autoevidente ritenendo, senza ulteriori specificazioni, che il comportamento del ciclomotorista potesse essere concretamente preventivabile da parte dell’imputato.