Giudicato cautelare e cosa giudicata: il primo copre solo il dedotto e deciso (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 24256/2023, udienza del 21 aprile 2023, ha affermato, riguardo al giudicato cautelare, che la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda.

Nel caso in esame si discuteva di un decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo impeditivo.

Il collegio di legittimità ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del PM avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato.