Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24945/2023, udienza del 24 gennaio 2023, ha chiarito che per la configurazione del delitto di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.) è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica di una pluralità di lavoratori o, comunque, di tutti coloro che vengono in contatto con quell’ambiente di lavoro, in modo da determinare l’indeterminata estensione del pericolo.
Precedenti conformi: n. 4890 del 2019 Rv. 276164 – 01, n. 7939 del 2021 Rv. 280928 – 01, n. 18168 del 2016, Rv. 266881 – 01, n. 6393 del 2006 Rv. 233826 – 01.
Precedenti difformi: n. 57673 del 2017 Rv. 271693 – 01, n. 12464 del 2007 Rv. 236431 – 01.
