La querela non è nel fascicolo ma nel silenzio del legislatore ci pensiamo noi a provare a trovarla, quando le prassi sostituiscono le norme.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 51192 depositata il 21 dicembre 2023 ha ricordato che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive, attraverso modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela.
La Suprema Corte, con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, procedibili a querela di parte a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va sottolineato che il comma 1 dell’art. 85 del decreto citato – nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 5-bis d. l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con I. 30 dicembre 2022, n. 199 – dispone che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, ossia prima del 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
In definitiva, il legislatore ha scelto di non riproporre la normativa transitoria dettata dall’art. 12 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, quando, in occasione della modifica del regime di procedibilità di taluni reati, si previde (nella sostanza ricalcando il modello di cui all’art. 99 I. 24 novembre 1981, n. 689), al comma 1, che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2018, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorresse dalla predetta data, se la persona offesa aveva avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; mentre, al comma 2, si aggiunse che, pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informasse la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorresse dal giorno in cui la persona offesa era stata informata.
Non solo.
L’attuale testo dell’art. 85 cit. rappresenta una consapevole modifica dell’originario testo della disciplina, quale pubblicata sul Supplemento ordinario n. 38/L della Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022, nel quale era previsto, al comma 2, che, quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fosse stata esercitata l’azione penale, il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per proporla avrebbe preso a decorrere dal giorno in cui la persona fosse stata informata.
Era aggiunto che il giudice avrebbe dovuto effettuare ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria e che, prima dell’esercizio dell’azione penale, avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero.
Le disposizioni che significativamente sono state abbandonate con la legge di conversione, pur finalizzate a sollecitare una decisione della persona offesa in ordine all’esercizio del diritto di querela, appaiono rivelatrici dell’intendimento del legislatore, che era quello di agevolare l’ingresso nel processo dell’eventuale atto di manifestazione della volontà punitiva, quale si sarebbe realizzato ad iniziativa principalmente – anche se non necessariamente – dell’organo interessato a documentare la procedibilità dell’azione penale della quale è titolare: ossia il pubblico ministero (impregiudicati, s’intende, i casi nei quali siffatta iniziativa è stata ritenuta superflua da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 – 01, in particolare, par. 3.2. del Considerato in diritto).
La soppressione di siffatta articolata disciplina mostra che il legislatore ha inteso escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato sia a sollecitare la decisione della persona offesa rispetto al mutato quadro normativo sia a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l’introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva.
Il sistema normativo, inoltre, non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto per le misure cautelari personali in corso di esecuzione, nessuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa.
Ne deriva che il silenzio legislativo esclude uno stringente dovere di svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, fatta salva la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistente procedibilità dell’azione penale esercitata.
Tanto, tuttavia, non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive, attraverso modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Rv. 284698).
Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta inoltrata alla competente Procura della Repubblica al fine di conoscere se, a seguito dell’originaria denuncia, sia stata presentata querela, non ha sortito alcun esito.
Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
