Videoriprese eseguite in luoghi pubblici al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 47875/2023 ha stabilito che in tema di prove, hanno natura di documenti acquisibili senza la necessaria instaurazione del contraddittorio ex art. 189 cod. proc. pen., e non di prove atipiche, le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale, sicché risulta legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, spettando comunque al giudice l’accertamento dell’autenticità dei filmati.

La Suprema Corte ricorda che in tema di video riprese in luoghi pubblici, le osservazioni della difesa, del tutto reiterative dei motivi di appello, appaiono oggettivamente eccentriche rispetto al tema della decisione.

È stata, dunque, correttamente richiamata la natura di documento quanto a tali registrazioni, senza alcuna lesione del diritto di difesa a seguito della loro acquisizione, in considerazione del riconoscimento effettuato, sulla base delle stesse, dalla polizia giudiziaria.

La Corte di appello ha, inoltre, specificamente evidenziato che la difesa ha potuto espletare in pienezza i propri diritti al fine di eventualmente dimostrarne l’inefficacia dimostrativa, senza tuttavia allegare elementi significativi in tal senso.

Deve, quindi, essere ribadito il principio secondo il quale le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen., tanto che sul contenuto rappresentativo delle stesse deve essere ritenuta legittima la testimonianza della polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, Rv. 268787-01).

Deve essere difatti il giudice ad accertarne caso per caso l’autenticità (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016, Rv. 268064-01), come compiutamente avvenuto nel caso in esame.