Pena e discrezionalità del giudice: a tutto c’è un limite (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 51098 del 21 dicembre 2023 ha ricordato che in caso di determinazione della pena in misura di gran lunga superiore alla misura media la locuzione “la pena si appalesa congrua” non basta a chiarire la scelta del giudice.

Fatto

La Corte di appello, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato M.A. colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R 309/90, condannandolo, esclusa l’aggravante inizialmente contestata, alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ritenuta la recidiva contestata.

Decisione

La Suprema Corte premette che è invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 1.33 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua“, “pena equa” o “congruo aumento“, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 – 01; n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/201 9, Rv. 276932 – 01).

Nel caso di specie, la pena inflitta all’imputato, pari ad anni cinque di reclusione ed euro diecimila di multa, è al di sopra del massimo edittale.

La decisione di comminare il suddetto trattamento sanzionatorio al ricorrente non risulta motivata se non con la generica locuzione ” la pena si appalesa congrua” che, in ragione dei principi sopra illustrati, non è sufficiente a chiarire le ragioni della scelta dei giudici di merito in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.