GIP che affida alla polizia giudiziaria il compito di quantificare la confisca: no, decisamente non si può (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 51301/2023, udienza camerale del 21 novembre 2023, ha parzialmente annullato con rinvio un provvedimento davvero singolare con il quale un GIP, pronunciandosi dopo un precedente ulteriore annullamento con rinvio, ha disposto “la confisca di una somma pari alle omissioni contributive e previdenziali relative a cinque lavoratori, da quantificarsi a cura della polizia giudiziaria operante“.

Il collegio di legittimità ha premesso che la sentenza rescindente (Sez. 4, n. 26327 del 18/3/2021) aveva annullato con rinvio la prima decisione del GIP – limitatamente alla disposta confisca – evidenziando che la quantificazione del profitto illecito in 76.859,91 euro – operata in sentenza quanto alle contribuzioni omesse – non specificava se la somma riguardasse tutti i dipendenti della cooperativa o soltanto i cinque indicati nel capo A) (art. 603-bis cod. pen.); ancora, la sentenza rescindente aveva evidenziato la discrasia contenuta nel capo C (art. 37, I. n. 689 del 1981), nel senso che mentre nella “parte descrittiva” l’addebito concerneva l’omessa presentazione delle denunce obbligatorie (ed omesso versamento di contributi e premi obbligatori) per i mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, il GIP – nel quantificare il profitto oggetto di confisca – aveva esteso la contestazione a tutte le condotte successive al 2016, ossia all’epoca di inizio della consumazione del reato di caporalato (capo A).

La quarta sezione, pertanto, aveva concluso sul punto evidenziando che se, in ipotesi, il GIP “aveva limitato il proprio orizzonte cognitivo alla contestazione fattuale dei mesi indicati, non avrebbe potuto disporre nessuna confisca perché il periodo di sfruttamento, delimitante i contorni del profitto confiscabile, iniziava solo nel 2016.

Così riportato il contenuto della sentenza rescindente, il collegio ha rilevato che il GIP, in sede di rinvio, non ne ha fatto corretta applicazione, sotto entrambi i profili.

Con riguardo alla quantificazione del profitto, l’ordinanza ha disposto la confisca, ai sensi dell’art. 603-bis.2 cod. pen., di somme pari all’ammontare delle omissioni contributive previdenziali riferite alle cinque persone offese citate nel capo A).

Con questa decisione, tuttavia, il GIP si è limitato ad un’affermazione tautologica e non motivata, con la quale ha disposto una misura ablatoria (“sempre obbligatoria”), senza, tuttavia, specificarne l’importo, la cui determinazione è stata rimessa alla polizia giudiziaria.

Censurata, dunque, la misura indicata nella prima sentenza, il GIP non ha inteso individuarne un’altra, come invece avrebbe dovuto, e quindi non ha quantificato l’entità del profitto illecito emersa dagli atti, pur valutati per assumere la decisione ex art. 444 cod. proc. pen.; il giudice, in sintesi, ha investito la polizia giudiziaria di un calcolo che grava(va) sullo stesso magistrato, quale conseguenza dell’accertamento del fatto di reato e dei concreti profili di responsabilità affermati.

La sentenza rescindente, poi, risulta obliterata anche in ordine al lasso di tempo valutabile per la confisca stessa.

L’ordinanza, infatti, ha richiamato il periodo dal 4/11/2016 (entrata in vigore della L. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha introdotto anche gli artt. 603-bis e 603-bis.2. cod. pen.) all’agosto 2017, così rinviando al contenuto del capo C), come già nella prima sentenza di merito.

In tal modo, tuttavia, non è stato neppure affrontato il profilo di criticità già evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 26327/2021, ossia il fatto che la parte descrittiva del capo C) limita l’omissione delle denunce obbligatorie (nonché l’omissione dei versamenti dovuti) ai mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, mentre lo schema di seguito riportato – sempre nel medesimo capo – individua un periodo ben più ampio e fino, appunto, all’agosto 2017.

L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla confisca.