Nuovo difensore subentrato al precedente dopo il deposito del ricorso per cassazione: può depositare motivi nuovi (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24690/2023, udienza dell’8 giugno 2023, chiarisce quali facoltà abbia il nuovo difensore di fiducia nominato dopo la revoca del suo predecessore che abbia redatto il ricorso per cassazione.

Afferma dunque il collegio che, in tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall’imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.

Decisioni precedenti: sentenza n. 4283 del 2013 Rv. 254487 – 01.