Impugnazione depositata presso un ufficio diverso da quello del giudice che deve riceverla: ai fini della tempestività della presentazione non si computa il tempo tra il deposito e la trasmissione a tale giudice (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 50829/2023, udienza camerale del 5 luglio 2023, dopo aver premesso che l’art. 582 cod. proc. pen. consente la presentazione dell’impugnazione in ufficio giudiziario diverso da quello primariamente vocato a riceverlo e pone la trasmissione a carico dell’ufficio ricevente, anche quando si tratti di un ufficio consolare, ha ricordato il già affermato principio di diritto secondo cui “in tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l’impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato“(Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Rv. 277150 – 01).

Ha inoltre ribadito che “l’indicazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non è prescritta dall’art. 582 cod. proc. pen. “ad substantiam”, bensì soltanto quale prova della tempestività dell’impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l’impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata “aliunde”, purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale“(Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261141 – 01).