Aggravante dei motivi abietti: i chiarimenti della Cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 44186/2023 ha ricordato che in tema di circostanze aggravanti comuni, integra “motivo abietto” il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, cassazione Sez. 5, n. 33250 del 02/07/2017, Rv. 271214-01.

Fattispecie in tema di tentato omicidio, commesso dal marito in danno della moglie mediante il cospargimento e la successiva accensione di liquido infiammabile e determinato da mere ragioni di astio e vendetta.

Si muove, del resto, nella stessa direzione l’arresto ermeneutico secondo cui “per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano” (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Rv. 241230-01).

L’aggravante dei motivi abietti è compatibile con la condizione ludopatica (“Disturbo da gioco d’azzardo patologico”) da cui risulti affetto il soggetto agente, a condizione che il giudice accerti in concreto, sulla base della dinamica degli accadimenti criminosi e delle condizioni emotive dell’autore, se e in che misura lo stato di alterazione dovuto al disturbo sia correlato all’abiezione del movente.

Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto corretto il giudizio di compatibilità tra il disturbo ludopatico dell’agente e il motivo turpe che lo aveva indotto a rapinare ed uccidere una anziana signora per procurarsi il denaro perso al gioco d’azzardo, caratterizzato da uno stimolo spregevole e sproporzionato rispetto all’azione criminosa, cassazione sezione 1 sentenza numero 6607/2023.