Avvocato sospeso per 4 mesi anche per aver subito precetti e pignoramenti (di Riccardo Radi)

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 218 pubblicata il 20 dicembre 2023 (consultabile a questo link) ha ribadito che commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

Il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso l’assunto difensivo in base al quale la violazione deontologica di cui al capo 1) della incolpazione dovrebbe ritenersi in qualche modo “ sanata “ dall’adempimento della obbligazione avvenuto nel tempo intercorrente fra la lettura del dispositivo della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e il deposito della motivazione, non può trovare apprezzamento, laddove la Corte di cassazione, sullo specifico punto, ha espresso il seguente principio di diritto: “Commette e consuma l’illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi……e ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari ” ( Cass. SS.UU. sentenza n. 19163 del 27 agosto 2017).

È evidente che il mancato adempimento che si protrae fino a provocare una procedura esecutiva integra la violazione del precetto di cui agli artt. 63 e 64 del Codice deontologico, e lede entrambi i beni protetti dalle norme rispettivamente richiamate.