Ricorso straordinario per errore di fatto: utilizzabile quando sfugge alla Corte di cassazione che l’avviso di udienza da essa stessa emesso non è stato notificato al difensore del ricorrente (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 49304/2023, udienza del 6 dicembre 2023, ribadisce che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato.

Motivo del ricorso

Il difensore di RF ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. al  fine di conseguire una remissione in termini in relazione all’udienza fissata e celebrata dinanzi alla terza sezione penale della Suprema Corte in data 23.2.2023 (con successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso), deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell’udienza, la cui celebrazione da esso difensore sarebbe stata conosciuta solamente a seguito della notifica di un provvedimento di cumulo, evidenziando – a supporto dell’ammissibilità dell’atto di ricorso – la tempestività del ricorso medesimo presentato nel termine di 180 giorni dall’avvenuto deposito della motivazione della sentenza impugnata.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

Va infatti ribadito che “è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato” (Sez. 2 n. 24809 de124/07/2020, Rv. 279493).

Nel caso in esame, la Suprema Corte è incorsa in un errore percettivo sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull’indirizzo di posta elettronica non afferente all’odierno ricorrente, ma ad un difensore omonimo.

L’avviso di celebrazione dell’udienza risulta infatti notificato all’indirizzo pec xxx, laddove l’indirizzo del difensore del ricorrente risulta essere yyy.

Dal provvedimento impugnato, poi, emerge come a tale errore di notifica sia seguita la mancata comparizione del difensore all’udienza e comunque il mancato espletamento dell’attività di difesa.

Né è ostativo all’accoglimento del presente ricorso il fatto che sia stato proposto altro ricorso per la revocazione della stessa sentenza fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto denunciati (e dichiarato inammissibile da Sez. IV, sentenza del 18.5.2023). La decisione di inammissibilità si basava sul presupposto che fosse stato impugnato solo il dispositivo, e che non risultavano depositate le motivazioni della sentenza.

Il ricorso in esame, invece, risulta ritualmente depositato nei termini a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata il 23 febbraio 2023 dalla terza sezione penale della Corte. Non può dunque dirsi consumato il potere di impugnazione a mezzo del rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., come peraltro espressamente riconosciuto con la citata pronuncia di questa sezione del 18 maggio 2023, secondo cui “non sfugge al collegio che il peculiare errore che viene dedotto nel caso in esame è esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di impugnazione diverso dal tipo di doglianza proposta. Solo una volta depositata la motivazione il difensore potrà attivare il rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen.“.

Va dunque disposta la revoca della sentenza della sezione terza della Corte limitatamente alla posizione di RF, con ogni conseguente adempimento in ordine alla cessazione della esecuzione della pena relativa alla condanna pronunciata nei confronti del medesimo dalla Corte d’appello di sss in data 25.03.2022, n. 551 che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di sss del 14.12.2020.