Ragionevole dubbio ed eventualità remote: due mondi che non possono incrociarsi (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 49308/2023, udienza del 29 novembre 2023, ha chiarito che, dovendo la colpevolezza dell’imputato risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio», se da una parte, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito cui vengano rappresentate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduca alla condanna, solo perché più verosimile delle altre, dall’altra la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone di pronunciare condanna allorquando il dato probatorio acquisito lasci fuori – come nel caso in esame – eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 – 01; Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009).