
Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 49527/2023, udienza del 30 novembre 2023, ha ribadito che, “in tema di misure cautelari personali, il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza di quello che ha applicato la misura ha l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l’urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate” (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 – 01).
In motivazione, le Sezioni unite hanno per un verso specificato che il giudice, anche dell’impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al PM che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni. Per altro verso, hanno ulteriormente chiarito che tale verifica ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. non può che avvenire “nei limiti dei poteri cognitivi attribuitogli dalla legge processuale a seconda che si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità“: locuzione da intendersi, con ogni evidenza, nel senso che la verifica nella seconda ipotesi deve necessariamente avvenire con esclusivo riferimento a quando esplicitamente o implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato (in tal senso v. già Sez. 5, n. 2242 del 12/12/2005, dep. 2006, Rv. 233025 – 01).

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