Impugnazione intempestiva: la competenza a rilevare l’inammissibilità è del giudice ad quem, non di quello a quo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 50474 del 18 dicembre 2023 ha ribadito che la competenza a rilevare l’inammissibilità dell’appello per la sua intempestiva presentazione non spetta al giudice che ha emesso la sentenza appellata bensì al giudice dell’appello.

La Suprema Corte sottolinea che l’articolo 87-bis, comma 8, d. lgs. n. 150/2022, riserva il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione al giudice a quo esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel precedente comma 7 del medesimo articolo ossia quelli precipuamente attinenti all’utilizzo della sua trasmissione a mezzo della posta elettronica.

Sotto questo profilo, dunque, l’ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale del Gup del tribunale che ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per intempestività.