Revoca immotivata di un teste a difesa: gli effetti (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 4911/2023 (udienza del 6 dicembre 2022) chiarisce gli effetti delle revoca immotivata di un teste addotto dalla difesa.

Vicenda e motivi di ricorso

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato contestatogli in entrambi i gradi di merito.

Il suo difensore ricorre per cassazione.

Tra i motivi dedotti inserisce l’asserita violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. in ordine alla revoca della ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte e il correlato vizio di motivazione.

Il difensore rileva a tal fine che la revoca è stata disposta sul presupposto della mancata citazione del teste consulente per l’udienza di comparizione a tal fine fissata e sostiene che il giudice abbia in tal modo violato il diritto di difesa posto che la mancata citazione non può implicare la decadenza dalla prova e che la prova ammessa era di particolare importanza nel programma probatorio concepito nell’interesse dell’imputato.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha dato atto che, per giurisprudenza costante, è viziata da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento dì ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.

Ha tuttavia precisato che tale tipologia di nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. Infatti, il disposto dell’art. 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell’atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (tra le altre Sez. 5^,  sentenza n. 2511 del 24/11/2016, dep.18/01/2017, Rv. 269050).

Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, sebbene presente all’udienza del giudizio di primo grado nel corso della quale era stata rigettata la richiesta di rinvio per audizione del consulente di parte e revocata la relativa ammissione, non aveva formulato l’eccezione di nullità e all’esito della discussione aveva concluso nel merito, chiedendo l’assoluzione dell’imputato.

A tale inerzia – ha osservato il collegio – è seguita la decadenza dalla facoltà di eccepire la nullità, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte che risente il pregiudizio della nullità e che sia presente al compimento dell’atto lesivo è tenuta ad eccepirne la nullità medesima immediatamente dopo.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto pertanto inammissibile.

Massima

È affetta da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice revochi il provvedimento di ammissione dei testi della difesa senza motivare sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 c.p.p., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema dì contraddittorio tra le parti.

Ne consegue che tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182 comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.