Idoneità a rendere testimonianza: non si può escluderla solo per le contraddizioni del teste (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 24365/2023, udienza del 14 marzo 2023, l’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza.

Ne consegue che non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualificati”.

Precedenti conformi: n. 6969 del 2018 Rv. 272605 – 01, n. 3161 del 2013 Rv. 254537 – 01, n. 11096 del 2014 Rv. 258891 – 01.