Divieto di reformatio in peius: riguarda il dispositivo, non la motivazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 25585/2023, udienza del 10 febbraio 2023, ha precisato che il divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l’imputato.

Tale affermazione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui è legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593). Ed è coerente anche con il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738).