Nuovo giudizio dopo l’annullamento con rinvio: la  rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale spetta allo stesso giudice-persona fisica (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 25124/2023, udienza del 7 marzo 2023, ha precisato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, la necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il collegio di legittimità ha ritenuto a tal fine che sia essenziale, in accordo alla giurisprudenza delle Sezioni unite e della Corte Edu, che le testimonianze decisive siano raccolte, ove possibile, dallo stesso giudice che decide, essendo necessario che i contenuti accusatori siano vagliati attraverso la valutazione anche dei contenuti non verbali della testimonianza.

Precedenti conformi: n. 3007 del 2021 Rv. 280257 – 0.

Altri precedenti: n. 13953 del 2020 Rv. 279146 – 01, n. 38082 del 2019 Rv. 276933 – 01.

Decisioni pertinenti delle Sezioni unite: n. 14426 del 2019 Rv. 275112 – 01, n. 27620 del 2016 Rv. 267487 – 01.