Interferenze illecite ex art. 615-bis cod. pen.: non configurabili se l’autore sia stato ammesso, anche solo temporaneamente, a partecipare agli atti di vita privata (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 24848/2023, udienza del 17 maggio 2023, ha chiarito che non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell’abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest’ultimo e il figlio minore, in quanto l’art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti – oggetto di captazione – di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.

Precedenti conformi: n. 36109 del 2018 Rv. 273598 – 01, n. 22221 del 2017 Rv. 270236 – 01, n. 27160 del 2018 Rv. 273554 – 01, n. 1766 del 2008 Rv. 239098 – 01.

Precedente difforme: n. 13384 del 2019 Rv. 275236 – 01.