Volontà di querela: può essere desunta anche dal comportamento della parte offesa successivo all’esposto iniziale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 49712/2023, udienza del 27 ottobre 2023, ribadisce che, in tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela: è sufficiente, infatti, che essa risulti in termini non equivoci nel suo contenuto sostanziale e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329 – 01).

Nel caso di specie, la persona offesa, ha denunciato i fatti alla polizia giudiziaria, sottoscrivendo il verbale che indicava espressamente nell’oggetto la querela; ha esposto fatti di rilevanza penale individuando gli autori della condotta truffaldina in suo danno e rivolgendosi per questo alla polizia giudiziaria; ha ratificato in seguito in sede dibattimentale di essere stata vittima di una condotta delittuosa: circostanza che inducono a ritenere sussistente la condizione di procedibilità della volontà della vittima del reato di richiedere la punizione del colpevole.