Dichiarazioni spontanee rese alla p. g. nell’immediatezza dei fatti: garanzie ex art. 63 c.p.p. dovute solo in presenza di indizi inequivoci di reità a carico dei dichiaranti (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 49297/2023, udienza del 4 ottobre 2023, ha definito un ricorso proposto nell’interesse di un imputato riconosciuto in entrambi i gradi di merito responsabile dei reati di omicidio stradale e fuga del conducente (artt. 589-bis e 589-ter, cod. pen.) con il quale si eccepiva, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti dai passeggeri della vettura guidata dallo stesso imputato.

La tesi difensiva era che costoro avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie previste dall’art. 64 cod. proc. pen. posto che al momento delle dichiarazioni erano potenziali indagati, quantomeno in qualità di concorrenti del guidatore, dei reati imputati a quest’ultimo.

Il collegio di legittimità ha rigettato per infondatezza il motivo di ricorso, ricordando che la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 2, n. 39380 del 02/10/2008, Rv. 241867); o il fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Rv. 280666).

A fronte di tali principi, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha chiaramente esplicitato che, nel caso di specie, si tratta di dichiarazioni rese da soggetti «non formalmente indagati e che, in quanto tali, non erano soggette alle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., per cui esse risultano pienamente utilizzabili».

Come si vede, la definitiva valutazione dei giudici del merito al riguardo esclude del tutto la sussistenza di quelle condizioni, appena accennate, che avrebbero imposto l’inutilizzabilità delle anzidette dichiarazioni, risolvendosi l’assunto difensivo in una proposizione meramente assertiva, priva peraltro di qualsivoglia allegazione o riscontro.