Importazione di sostanze stupefacenti: per il perfezionamento non serve l’acquisizione della sostanza, basta l’accordo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38368/2023, udienza del 4 luglio 2023, ha affermato che il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all’acquirente.

In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell’acquirente, di un corriere per il ritiro dello stupefacente all’estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga.

Precedenti conformi: n. 486 del 1999 Rv. 212252 – 01, n. 37478 del 2014 Rv. 260276 – 01 Rv. 260276 – 01, n. 1555 del 2022 Rv. 282407 – 01, n. 3950 del 2012 Rv. 251736 – 01, n. 54188 del 2016 Rv. 268749 – 01, n. 6781 del 2014 Rv. 259284 – 01, n. 29655 del 2018 Rv. 273717 – 01, n. 14276 del 2023 Rv. 284604 – 01, n. 6498 del 2021 Rv. 280932 – 01.

Precedenti difformi: n. 27998 del 2011 Rv. 250560 – 01, n. 49896 del 2019 Rv. 277949 – 04, n. 40044 del 2022 Rv. 283942 – 01.