Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 38125/2023, udienza dell’ 11 luglio 2023, ha chiarito che, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l’art. 23 d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 323 cod. pen., determinando l'”abolitio criminis” delle condotte, antecedenti all’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, comma 3, Cost.
Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. “proroga tecnica” del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l’affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge.
Precedenti conformi: n. 442 del 2021 Rv. 280296 – 01, n. 28402 del 2022 Rv. 283359 – 01, n. 23794 del 2022 Rv. 283285 – 01, n. 13136 del 2022 Rv. 282945 – 01.
Precedenti difformi: n. 2080 del 2022 Rv. 282720 – 01.
