L’articolo 581 commi 1-ter e 1-quater cpp non si applica al giudizio in cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47771 del 29 novembre del 2023 è stata lapidaria e tranchant sull’applicabilità al giudizio di cassazione dell’articolo 581 commi 1-ter e quater c.p.p.

La Suprema Corte premette che la questione di illegittimità costituzionale, oltre che manifestamente infondata perché non indica le ragioni per le quali l’art. 581, commi 1-ter e 1- quater c.p.p. dovrebbe essere dichiarato incostituzionale, non è rilevante nel caso in esame, trattandosi di norma non applicabile nel giudizio in cassazione.

All’art. 581 cod. proc. pen. sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, che introducono previsioni d’inammissibilità specificamente riferite all’appello in una sedes materiae non ottimale, trattandosi di norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni. In particolare, il comma 1-ter non riguarda il ricorso per cassazione la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell’imputato e delle altre parti private.

Gli atti preliminari al giudizio di cassazione (art. 610, commi 1 e 3) prevedono, invero, soltanto l’avviso ai difensori della data dell’udienza in cui è fissata la trattazione del ricorso.

Anche il comma 1 quater, che mira ad escludere la possibilità che siano presentate impugnazioni senza il volere dell’imputato, riguarda soltanto l’appello dovendosi ricondurre tale disposizione all’ipotesi dell’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado.