Esecuzione delle pene accessorie: può avvenire contestualmente all’esecuzione delle pene principali tranne che nei casi di incompatibilità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 36870/2023, udienza del 3 febbraio 2023, ha deciso un ricorso presentato nell’interesse di un condannato il quale ha impugnato la decisione della Corte territoriale quale giudice dell’esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di temporanea inefficacia della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici irrogatagli contestualmente alla condanna.

Motivi di ricorso

La difesa dell’interessato ha formulato un’unica censura con cui lamenta la violazione degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater Ord. pen.

Da tale ultima disposizione, secondo la difesa, si desumerebbe che nel corso dell’esecuzione della pena detentiva principale le pene accessorie restano necessariamente sospese, potendo essere eseguite solo dopo che è stata scontata la pena principale.

Tale soluzione si accorderebbe con la previsione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen., il quale dispone che l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, e che altrimenti sarebbe svuotato di contenuto.

Soltanto nel caso di ammissione del condannato a una misura alternativa, le pene accessorie troverebbero esecuzione, salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione delle stesse.

La decisione della Corte di cassazione

…Disciplina dell’esecuzione delle pene accessorie

La questione posta dalla difesa attiene alla eseguibilità delle pene accessorie, nella specie quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, anteriormente alla avvenuta esecuzione della pena detentiva principale.

Secondo la prospettazione difensiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater, Ord. pen., le pene accessorie possono essere eseguite solo dopo che sia stata scontata la pena principale, con la conseguenza che fino a tale momento vi è una situazione di temporanea inefficacia dell’esecuzione di tali pene.

Tale interpretazione è destituita di fondamento.

La disciplina processuale dell’esecuzione delle pene accessorie rinviene la sua fonte unicamente nella previsione dell’art. 662 cod. proc. pen., il quale indica le attività che il pubblico ministero deve compiere per l’esecuzione dì dette pene e che consistono nella trasmissione dell’estratto della sentenza che le ha irrogate e nella loro indicazione all’autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, oppure ad altri soggetti interessati.

Tale attività del p.m. costituisce un atto di impulso alla attuazione della pena accessoria ed è funzionale a consentire a quanti siano coinvolti nell’esecuzione – forze dell’ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati – di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti alla pena ulteriore rispetto a quella principale (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, Rv. 267463 – 01).

…Esecuzione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici

Con specifico riguardo all’esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, la Cassazione ha affermato che essa non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si rende indispensabile l’atto di impulso del pubblico ministero, non potendo l’astensione dal compimento delle attività inibite essere rimessa alla sola iniziativa del condannato (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit.).

…Tempo dell’esecuzione delle pene accessorie

Al contempo si è precisato che le pene accessorie, in quanto conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 cod. pen., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione.

L’autonomia dell’esecuzione delle pene accessorie rispetto alla pena principale è stata affermata anche dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che «le stesse modalità esecutive delle pene accessorie delineate dall’art. 662 cod. proc. pen. (nonché, per le pene accessorie vincolate non disposte in sede di cognizione, dall’art. 183 disp. att. cod. proc. pen.) non rivelano profili di interferenza con l’esecuzione della pena principale» (Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280261, in motivazione).

…Erroneità del richiamo dell’art. 51-quater Ord. Pen.

L’art. 51-quater Ord. pen., a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non disciplina affatto il rapporto cronologico tra esecuzione di pena principale e pena accessoria irrogate con lo stesso titolo.

…Art. 139 cod. pen. come fonte della disciplina del rapporto tra pene principali e pene accessorie

Tale disciplina si rinviene, piuttosto, nell’art. 139 cod. pen., il quale dispone che nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

In forza di tale previsione, l’espiazione di pena o di misura di sicurezza detentiva (ovvero la volontaria sottrazione da parte del condannato) non rilevano ai fini del calcolo della durata della pena accessoria temporanea, che verrà differita rispetto a quella principale, non appena la cessazione dell’esecuzione di quest’ultima lo consentirà.

L’art. 139 cod. pen., in sostanza, regola il rapporto tra pena principale e pene accessorie con la stessa incompatibili, stabilendo che (solo) in tal caso l’esecuzione delle seconde deve essere differita.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità (Sez. 1, n. 13499 del 09/03/2011, Rv. 249865; Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, Rv. 282075, in motivazione).

Con specifico riferimento alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, la Cassazione ha precisato che le limitazioni della libertà personale che caratterizzano l’esecuzione della pena detentiva in regime di restrizione carceraria sono di ostacolo all’effettivo esercizio di diritti elettorali, nonché di uffici e servizi pubblici, incarichi di tutela, curatela o amministrazione giudiziaria, sicché l’espiazione della reclusione (o dell’arresto) risultano incompatibili con la contemporanea sottoposizione alla pena accessoria di cui all’art. 28 cod. pen.

Ne discende in tal caso il necessario differimento dell’esecuzione di quest’ultima alla completa espiazione della pena principale detentiva (Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, cit.).

Su tale quadro normativo non incide la previsione dell’art. 51-quater Ord. pen., il quale disciplina – in modo peraltro coerente con il richiamato art. 139 cod. pen. – la differente ipotesi in cui la pena detentiva principale sia sostituita con una misura alternativa alla detenzione.

In tal caso, non rinvenendosi alcuna incompatibilità, le pene accessorie possono trovare esecuzione, salvo che il giudice non ne disponga la sospensione per salvaguardare esigenze di reinserimento sociale.

Coerentemente, l’art. 47, comma 12, Ord. pen. prevede che l’esito positivo del periodo di affidamento in prova determina l’estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali, tra i quali rientrano, ai sensi dell’art. 20 cod. pen., le pene accessorie (Sez. 1, n. 21106 del 15/09/2020, dep. 2021, Rv. 281368 – 01).

Nell’ipotesi in cui la misura alternativa sia stata revocata, il comma 2 dell’art. 51-quater regola la sorte del periodo in cui la pena accessoria ha avuto esecuzione, disponendo che essa è sospesa, evidentemente sul presupposto della sopravvenuta incompatibilità della sua esecuzione con il ripristino della pena detentiva, e tuttavia il periodo già espiato viene computato ai fini della sua durata. Trattasi di previsione la quale – come chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 123 del 2018 che ha introdotto la richiamata disposizione – è finalizzata a salvaguardare la disciplina di carattere generale prevista dal codice penale sul rapporto tra pena principale e pene accessorie.

Alla luce degli elementi richiamati, deve in conclusione affermarsi che non è rinvenibile nell’ordinamento un principio generale per il quale l’esecuzione delle pene accessorie è necessariamente differita ad un momento successivo all’esecuzione della pena principale, potendo essa avvenire in qualunque momento dalla formazione del giudicato, con il solo limite della sua eventuale incompatibilità con l’esecuzione della pena detentiva principale.